Esiste uno strumento per monitorare lo stato di fatto della sicurezza delle aziende a prescindere dalle loro dimensioni?
È evidente che aziende più grosse e strutturate possano avere strumenti mirati per il monitoraggio di diversi settori, compreso quello della sicurezza.
Se gestisci un’azienda piccola o medio piccola è comunque possibile, periodicamente, valutare qual è l’andamento delle analisi di rischio, della formazione e degli aspetti sanitari.
Lo strumento a disposizione è la riunione periodica per la sicurezza.
Questa riunione è obbligatoria per tutte le aziende che occupano più di 15 lavoratori e deve essere indetta almeno una volta l’anno.
Lo scopo della riunione periodica
La riunione periodica è prevista dal Testo Unico per la sicurezza, il D.Lgs. 81/08, all’articolo 35, che definisce lo scopo della riunione e quali figure sono tenute a parteciparvi.
Riguardo gli argomenti, sono naturalmente previsti i punti chiave della gestione della sicurezza:
- il documento di valutazione dei rischi: nel corso della riunione si provvederà ad analizzare i punti principali dell’analisi di rischio aziendale, determinando la necessità o meno di aggiornare il documento, di integrarlo con valutazioni supplementari o di pianificare analisi specifiche rispetto ad alcuni fattori di rischio particolari (come macchinari, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, sostanze chimiche, etc.);
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria: a partire dal dicembre 2015 le aziende non hanno più l’obbligo di tenere in azienda il registro degli infortuni (la procedura di denuncia dell’infortunio infatti è stata interamente informatizzata. È inoltre possibile che l’azienda pratichi lavorazioni con agenti di natura chimica, fisica o biologica che possono determinare l’insorgere di malattie professionali.
L’andamento infortunistico e delle eventuali denunce di malattia professionale è sicuramente un parametro importante da monitorare. Durante la riunione ci sarà un confronto circa questi aspetti;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale: i dispositivi in dotazione al personale sono efficaci? Sono adatti allo scopo per cui sono stati forniti? Parte della riunione sarà dedicata all’analisi dei DPI e alla valutazione di possibili sostituzioni o integrazioni (anche in funzione delle segnalazioni ricevute);
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute: come saprai bene, è prevista una formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti. Ad oggi siamo in attesa del nuovo accordo stato regioni che andrà a cambiare le modalità di erogazione di alcuni corsi oltre ad introdurre la formazione obbligatoria anche per i Datori di Lavoro. Lo stato della formazione è un punto fondamentale da analizzare nel corso della riunione, anche a fronte delle importanti novità introdotte a settembre 2021 con il decreto n. 146, che ha aumentato le sanzioni per le aziende in caso di inadempienza (anche) riguardo la formazione dei lavoratori.
Ovviamente, l’elenco sopra riportato, estratto direttamente dall’articolo 35 del Testo Unico, è un elenco indicativo e non esaustivo. È possibile integrarlo con altri punti di discussione ritenuti utili dall’azienda.
Chi partecipa alla riunione periodica?
Non abbiamo un limite riguardo alle persone che possono partecipare alla riunione. È possibile che siano presenti dirigenti o preposti, ma le figure che devono necessariamente essere presenti per legge sono:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (ovvero il RSPP aziendale);
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il datore di lavoro potrà delegare un dirigente per partecipare al suo posto. Dovrà comunque prendere atto del contenuto della riunione leggendo il verbale redatto e sottoscrivendone i contenuti.
Riguardo le figure elencate qui sopra, vale la pena di ricordare che il RLS aziendale, eletto dai lavoratori, pur non avendo un potere decisionale diretto nell’ambito della gestione della sicurezza deve essere sentito dal datore di lavoro in merito alle scelte aziendali, mettendo a verbale le proprie considerazioni.
Per maggiori informazioni sulla sicurezza, per scoprire se la tua macchina è a norma, che adeguamenti seguire leggi questo articolo sulla sicurezza delle macchine industriali.